con apposita ordinanza il Garante
Mondiale della Privacy impose le seguenti due disposizioni:
la prima consistette nell'ordinare la
copertura dei carrelli della spesa per salvaguardare la riservatezza
dei clienti
infatti, dagli articoli infilati nel
carrello si può arguire molto dei gusti di ciascun individuo o
famiglia in fatto di cibo e non solo
sono dati sensibili, tuonò il Garante
Mondiale, che vanno preservati
da quel momento in poi all'ingresso di
ogni centro commerciale ai clienti venne fatto firmare il consenso al
trattamento della spesa e i carrelli furono dotati di pareti e di un
coperchio che impedivano a chiunque di guardare dentro
la seconda consistette nell'ordinare
alle direzioni commerciali di predisporre adeguati ripari destinati
alle operazioni di pagamento, al fine di evitare che gli altri
clienti in coda venissero a conoscenza della modalità di pagamento
prescelta dal cliente di turno alla cassa, se con bancomat, carta di
credito, contanti o buoni pasto
anche questo era un dato assai
sensibile
molti clienti si erano infatti
lamentati del fastidio che provavano quando estraevano la carta di
credito o il bancomat di fronte ad estranei
dal bancomat, ad esempio, si poteva
conoscere la banca dove il cliente di turno alla cassa teneva i suoi
soldi
dalla carta di credito si poteva
risalire al circuito dell'emittente
peggio ancora coi contanti: il cliente
che pagava in contanti era costretto a mostrare a tutti i presenti il
portafoglio o il borsellino, e da dove lo si estraeva e dove poi lo
si riponeva, tasca posteriore dei pantaloni, tasca interna della
giacca, borsa a tracolla: tutti dati sensibilissimi, che se fossero
caduti nelle mani di malintenzionati avrebbero potuto pregiudicare la
tranquillità e la sicurezza del cliente
quanto ai buoni pasto, da essi si
poteva arguire con sicurezza che il cliente era dipendente di
qualcuno e magari apprendere di quale datore di lavoro si trattasse,
se pubblico o privato, o addirittura chi fosse il datore di lavoro
comunque la si girasse, era evidente la
compromissione delle esigenze di riservatezza, la tutela della quale costituisce priorità assoluta nel vigente ordinamento giuridico
in ogni cassa venne quindi attrezzato
uno spazio riservato, simile, per intenderci, alla cabina elettorale,
nel quale effettuare le operazioni di pagamento al riparo da occhi
indiscreti, anche di quelli della cassiera
si trattò tuttavia di misure
insufficienti
la privacy dei clienti poteva essere
violata da ogni altro cliente, nonché dal personale del centro
commerciale, nel momento stesso in cui i clienti si avvicinavano agli
scaffali per prelevarvi la merce che desideravano o venivano serviti
ai banconi di gastronomia e macelleria
vedere che Tizio comprava del
gorgonzola o Caio delle cime di rapa significava capirne i gusti e le
preferenze e ciò determinava un'illecita intrusione nella vita
privata altrui
pertanto, con apposita ordinanza, il
Garante Mondiale della Privacy impose alle direzioni dei centri
commerciali di predisporre, di fronte a ogni scaffale espositivo e a
ogni bancone, dei corridoi unidirezionali schermati in maniera tale
che chi era in coda non potesse né vedere né sentire quello che il
cliente di turno prendeva o chiedeva
ma anche questo non era sufficiente
dopo numerose proteste e rimostranze,
il Garante Mondiale della Privacy dispose che andava tutelata anche
la riservatezza dei clienti allorché decidevano di recarsi in un
centro commerciale
infatti, sapere che Sempronio o Mevio
frequentavano, pur se solo saltuariamente, un centro commerciale
poteva rappresentare un'illecita intrusione nella vita privata altrui
Il Garante Mondiale della Privacy
ordinò così che l'accesso a ogni centro commerciale avvenisse
esclusivamente attraverso un ingresso singolo schermato a uscita
casuale dotato di almeno due opzioni
se si apriva la porta giusta si entrava
nel centro commerciale e si potevano quindi acquistare i generi
alimentari necessari alla sopravvivenza
se si apriva invece l'altra porta
l'aspirante cliente veniva immesso in un corridoio che sbucava
all'esterno del centro commerciale, sull'altro lato
in questo modo chi aspettava di entrare
non avrebbe mai potuto sapere se la persona che era davanti a lui
fosse entrata o meno nel centro commerciale
con ciò il diritto alla riservatezza
di ognuno era salvo
i più sfortunati morirono d'inedia,
capitando sempre nella porta sbagliata e dunque non riuscendo mai ad
acquistare nulla con cui sfamarsi
ma era il modesto prezzo da pagare al
sacrosanto diritto alla riservatezza
va detto che di coloro che morirono di
fame non si seppe mai nulla
essi, infatti, non si lamentarono in alcun modo della condizione in cui si trovavano, anzi proibirono tassativamente che si
parlasse della sfortuna che li aveva perseguitati e del conseguente stato di inedia,
trattandosi di dato sensibile da tutelare nella maniera più assoluta
il Garante Mondiale della Privacy non
poté che approvare la correttezza di tale decisione, affermando che
"per evitare
illecite interferenze nella vita privata è sempre necessario il consenso del titolare, essendo irrilevante l'avvenuto decesso di costui"